Obblighi di trasparenza e pubblicità per i beneficiari di erogazioni pubbliche.
Ai sensi dell’art. 1 comma 125-bis della legge annuale per il mercato e la concorrenza (L.124/2017 integrata con D.L.34/2019, C.M.Lavoro 11/01/2019 e circolare congiunta Assonime/CNDCEC del 6/5/2019) per le imprese e gli enti, è introdotto un obbligo di rendicontazione, in bilancio, delle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi, o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti dalle pubbliche amministrazioni.
Tale obbligo di pubblicazione NON sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Le associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, Onlus e fondazioni, di conseguenza gli ETS in genere, che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, sono tenute a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative alle erogazioni ricevute dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente, se non inferiori ai 10.000 euro (con C.M.Lavoro 6/2021 è stato escluso dalla comunicazione il contributo del 5 per mille).
Gli ETS che hanno percepito aiuti di Stato e de minimis già segnalati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, possono limitarsi ad indicare la circostanza, rinviando alle informazioni presenti sul Registro stesso. Nel corso del 2022, l’ETS non ha percepito sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi o aiuti economici di qualunque genere dalla pubblica amministrazione.